
Allegato "B" all'atto in data 13 aprile 2005 n. 30943/8774 di rep. Notaio Marchetti
STATUTO DI ASSOCIAZIONE
Art. 1) - È costituita un'associazione non a scopo di lucro denominata "LA CASA DEL SOLE ONLUS".
L'associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2) - L'associazione ha sede in Stradella (PV) Via XXVI Aprile, 14.
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
Art. 3) - L'associazione ha durata illimitata
Art. 4) - L'associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività nel settore della beneficienza.
Pertanto si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, prevalentemente nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
L'oggetto dell'attività della associazione riguarda quindi la beneficenza che si può concretizzare attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e culturali principalmente a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale.
L'attività potrà essere svolta attraverso forme di sostegno economico, anche indiretto mediante il pagamento di utenze domestiche o la fornitura di generi e beni di primaria necessità, o comunque ritenuti di primaria utilità per il nucleo familiare o il soggetto interessato.
Potranno altresì essere effettuati interventi di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione ai nuclei con minori, anziani, disabili, attraverso l'intervento di volontari o di operatori professionali appositamente individuati.
L'associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali quali ad esempio:
Art. 5) - Sono soci coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Le quote sono intrasferibili.
Art. 6) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
Eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.
Art. 7) - Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Art. 8) - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 9) - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati ed aziende;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
i) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
Art. 10) - Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori, quando questo sia obbligatorio per legge.
Art. 11) - L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.
Art. 12) - L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
Art. 13) - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione dell'assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.
Art. 14) - Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.
Le deliberazioni dell'assemblea, con l'eccezione di quelle di modifica dello statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, di cui infra, sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.
Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre: in prima convocazione la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Art. 15) - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal segretario eletto dall'assemblea.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Art. 16) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.
Art. 17) - L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario e un tesoriere.
Art. 18) - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a convocare al più presto l'assemblea.
I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica sino all'assemblea di cui sopra, tempestivamente convocata, che provvederà a completare l'organo amministrativo, che rimarrà comunque in carica fino alla sua scadenza.
Art. 19) - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Art. 20) - Il consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Art. 21) - È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.
Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.
Art. 22) - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.
Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.
Art. 23) - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
k) nominare soci onorari
Art. 24) - Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il consiglio direttivo può emanare regolamenti interni.
Il consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
Il consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, o a un comitato esecutivo composto da due o più consiglieri.
Il consiglio può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Art. 25) - Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.
In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.
Art. 26) - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.
Il Tesoriere:
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio;
Il Segretario:
Il segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 27) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Art. 28) - È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali sarannoesclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 29) - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 30) - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Collegio dei Revisori l'assemblea provvederà alla relativa nomina.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.
Art. 31) - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C. nonchè quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
F.to Sandro Evangelisti
"Marco Marchetti (L.S.)"
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